«Dal 1688 al 1820 i reati che comportano la pena di morte passano da 50 a 200-250, e si tratta quasi sempre di reati contro la proprietà: mentre fino al 1803 il tentato omicidio è considerato un reato lieve, il furto di uno scellino ovvero di un fazzoletto o il taglio abusivo di un cespuglio ornamentale possono comportare anche l’impiccagione; e si può essere consegnati al boia anche all’età di undici anni». (cfr. Domenico Losurdo, Controstoria del liberalismo, Latreza, p. 78).